Assicurazione Integrativa Alunni anno scolastico 2023 – 2024

Alle famiglie
Agli studenti e alle studentesse

Oggetto: Assicurazione Integrativa Alunni anno scolastico 2023 – 2024

Si comunica che questa Istituzione Scolastica con determina prot n. 6340/U del 25/10/2023 ha sottoscritto una Polizza di Assicurazione Integrativa per Infortunio, Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale con la Compagnia CHUBB European Group Rappresentanza Generale per l’Italia. Le condizioni assicurative, le garanzie e le tabelle dei massimali sono disponibili sul sito dell’Istituto scolastico all’indirizzo:  www.itisarmellini.edu.it/assicurazione-integrativa

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione, e per favorire una partecipazione sempre più attiva alla vita della Scuola, si forniscono alcune doverose informazioni, soprattutto alla luce delle novità normative intervenute quest’anno. È bene premettere che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, tutti gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti e, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

Pur tuttavia, fino allo scorso anno la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato tutelava gli studenti esclusivamente in alcune “attività” ritenute pericolose, educazione fisica, attività di laboratorio, ecc.. (art.4 DPR N.1124/1965). La tutela garantita dall’INAIL inoltre si limita esclusivamente ai casi di morte o di Invalidità Permanente ≥ 5° punto percentuale. Sono quindi escluse tutte le altre prestazioni sanitarie in quanto erogate gratuitamente dal SSN. Da quest’anno, l’articolo 18 del Decreto Legge 48/2023 convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità in ordine alla tutela infortunistica. Per l’anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall’INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa» (articolo 18, comma 2, lettera f). Nonostante questo ampliamento della copertura INAIL, si ribadisce l’opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia “infortuni” della polizza assicurativa integrativa, poiché garantisce una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall’INAIL. (morte, invalidità permanente con una franchigia del 5%) Nel dettaglio la polizza integrativa:

  1. Estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
  2.  Prevede, all’interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
  3.  Garantisce il pagamento delle spese mediche. Comprese quelle fisioterapiche, odontoiatriche o quelle necessarie per la riparazione o il riacquisto degli occhiali e degli apparecchi protesici danneggiati in caso di infortunio. Da ultimo prevedono diarie da gesso e da ricovero ospedaliero.

Inoltre, la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola copre, come noto, anche la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta: ad esempio un alunno che rompe l’effetto personale di un compagno o che, provocandone la caduta, il compagno si rompe un dente. Circa i Viaggi di Istruzione, l’unico ramo operante per i partecipanti al viaggio che non hanno sottoscritto la polizza integrativa, è quello relativo all’Assistenza. Al partecipante al viaggio sarebbe quindi garantito esclusivamente il primo soccorso ma resterebbero escluse tutte le prestazioni ulteriori, fatto che renderebbe estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall’assicurazione integrativa. Infine, tenuto conto che i sinistri che accadono quotidianamente a scuola, riguardano:

  • La rottura di occhiali da vista;
  • La distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore;
  • L’applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie;
  • Infortuni che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%;
  • Incidenti in “itinere” (ossia accaduti durante il tragitto casa – scuola e viceversa);
  • Annullamento viaggio organizzato a seguito di infortunio o malattia improvvisa;

 Riteniamo evidenziare che con la sola copertura INAIL, non sarebbero indennizzati. Per quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell’assicurazione per la tutela dei minori durante l’attività scolastica nel suo insieme e si invitano i Genitori a garantire la copertura dell’assicurazione integrativa per i propri figli. Per ogni alunno dovrà essere versata una quota di € 7,00 entro il 30/11/2023, esclusivamente mediante a Pago in Rete; tale cifra è già compresa nel contributo volontario di € 80,00/120,00 eventualmente già versato per l’A.S. 2023/2024. I Genitori riceveranno via email l’avviso di pagamento, che sarà visibile anche come notifica sul Registro Elettronico.

Roma,  09 novembre 2023

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 (Prof. Francesco Celentano)

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)